TFM – Come creare una buona uscita per l’imprenditore

La possibilità di attribuzione del trattamento di fine mandato all’amministratore di società di capitali rappresenta una possibilità di ottimizzazione fiscale che dovrebbe essere attentamente valutata da ogni azienda. Infatti, lo statuto o l’assemblea dei soci hanno la possibilità di prevedere per gli amministratori l’attribuzione di un trattamento di fine mandato (TFM), che consente loro la possibilità di fruire di un compenso differito nel tempo, il quale sarà oggetto di tassazione al momento dell’effettiva percezione, ovvero al termine del mandato. Allo stesso tempo la società erogante ha la possibilità di dedurre l’accantonamento stanziato secondo il principio di competenza. Naturalmente, la possibilità di sfruttare l’accantonamento di fine mandato degli amministratori deve essere attentante valutata, anche in relazione agli specifici requisiti che occorre verificare per non incorrere in problematiche fiscali. Come vedremo, infatti, deve essere adottato un preciso schema affinché non possa essere contestato alla società, l’indebito utilizzo di questo strumento in bilancio. Infatti, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda proprio la deducibilità dell’accantonamento stanziato in bilancio che, di fatto, riduce il reddito imponibile della società erogante. Può capitare, infatti, che l’impresa possa attribuire nell’anno di maggiori utili accantonamenti al TFM, al fine di sfruttarne la deducibilità fiscale. Ebbene, tali politiche di bilancio, non sono permesse, a meno che non venga seguita una precisa procedura. Il trattamento di fine mandato (TFM) è un compenso aggiuntivo a quello ordinario che le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori al termine del loro mandato. L’attribuzione del compenso amministratore L’attribuzione del trattamento di fine mandato è stabilito dallo statuto sociale e poi dall’assemblea dei soci, per un ammontare determinato tenendo conto delle dimensioni aziendali, del volume d’affari e della complessità legata alla gestione della società. Questo significa che deve essere data rilevanza all’importo stanziato come trattamento di fine mandato. Tale importo deve essere determinato andando ad individuare parametri quanto più oggettivi possibile per poter poi dimostrare le valutazioni effettuate in sede di controllo. Il trattamento di fine mandato rappresenta, per gli amministratori, un compenso aggiuntivo a quello ordinario. Non è specificatamente disciplinato da una norma ma la sua disciplina è rinvenibile dal combinato disposto degli art. 2120 e il 2364 c.c. in base ai quali la società può stabilire un compenso aggiuntivo e differito per i propri amministratori simile al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti (TFR). È importante ricordare che anche se viene corrisposto agli amministratori alla fine del loro mandato, la sua erogazione deve essere stabilita nell’atto costitutivo e da una delibera assembleare. TFM escluso nelle SRL semplificate (SRLs) Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineato il fatto che il trattamento di fine mandato deve essere stabilito dallo statuto sociale e poi dall’assemblea dei soci. La previsione statutaria del TFM è fondamentale per il suo riconoscimento. Per questo motivo possiamo evidenziare come nelle SRLs non sia applicabile la disciplina sul TFM in quanto non trova spazio all’interno dello statuto standard previsto per questa tipologia societaria. Deducibilità dell’accantonamento per la società L’articolo 105, comma 4, del DPR n. 917/86 (TUIR) consente la deducibilità dell’accantonamento per l’indennità di fine mandato degli amministratori. A differenza di quanto previsto per i compensi in natura fissa erogati agli amministratori, per i quali vige il criterio di cassa, la deducibilità delle quote di indennità di fine mandato è riconosciuta in base al principio di competenza, ovvero sulla base dell’importo maturato in ciascun esercizio. In pratica, la quota del trattamento di fine mandato degli amministratori può essere assimilata all’accantonamento annuo al TFR per i dipendenti. L’importanza dell’atto avente data certa La deducibilità fiscale degli accantonamenti al trattamento di fine mandato dell’amministratore è subordinata al fatto che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017), per effetto del richiamo operato dall’art. 105 co. 4 all’art. 17 del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti per indennità di fine mandato degli amministratori è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, con la conseguenza che, qualora detta condizione non si verifichi, l’accantonamento è indeducibile. Al verificarsi di questa casistica l’onere sostenuto dalla società è deducibile solo al momento dell’erogazione dell’indennità all’amministratore. Questo aspetto è fondamentale nell’elaborare una pianificazione fiscale corretta. Infatti, affinché possa essere invocata la deducibilità degli accantonamenti in base al principio di competenza ex art. 105 co. 4 del TUIR, ai fini della sussistenza dell’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto non è sufficiente una generica determinazione di attribuzione del TFM a ciascuno degli amministratori in sede di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, senza specificazione del relativo importo. Si rende necessario, infatti che l’importo venga determinato prima dell’inizio del rapporto con atto avente data certa. Previsione del TFM nello statuto Altro aspetto importante da chiarire riguarda l’alternativa all’atto avente data certa, ovvero la previsione del TFM nello statuto societario. In questo caso una generica previsione statutaria che stabilisca il diritto al TFM non è sufficiente a consentire la deduzione dell’accantonamento. Soltanto nel caso in cui, invece, la relativa clausola contenga anche la misura dell’indennità o, più plausibilmente, individui parametri di natura oggettiva che consentano di determinare l’importo in questione, l’accantonamento potrebbe essere considerato deducibile, in quanto verrebbe rispettato il requisito della certezza ed evitato che l’importo del TFM venga rimodulato in funzione dei risultati dell’impresa. Ad esempio un parametro di natura oggettiva può essere quello di collegare l’importo del TFM all’importo del compenso amministratore percepito. Riconoscimento della data certa ad un atto Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con (Circolare del 16 febbraio 2007, n. 10 Agenzia delle Entrate): Redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio; Estratto notarile del libro delle deliberazioni dell’assemblea; Autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera; Notifica rituale del verbale di delibera all’amministratore stesso; Registrazione della delibera dei soci presso l’Ufficio del Registro; Invio all’amministratore con PEC di copia della delibera, con successiva risposta di accettazione. L’accettazione dell’amministratore deve avvenire in data successiva a quella in cui l’atto di nomina ha ricevuto data certa.
Il TFR Lasciarlo in Azienda o Versarlo in un Fondo Pensione?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è considerato a tutti gli effetti un debito dell’azienda nei confronti dei propri lavoratori, da onorare al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In genere l’imprenditore non vede di buon occhio il trasferimento del TFR di un dipendente alla previdenza complementare. Questo si verifica perché le aziende tendono a considerarlo come un “tesoretto” utile per l’autofinanziamento della propria attività. Occorre però chiarire due aspetti. Il primo è che il TFR rappresenta denaro dei dipendenti (e non dell’azienda) e pertanto non può essere utilizzato dall’azienda come forma di autofinanziamento. Il secondo aspetto è però ancor più importante: versare il TFR in un fondo pensione è vantaggioso anche per il datore di lavoro! Vediamo quali sono i principali vantaggi per l’azienda. TFR, i vantaggi fiscali per l’azienda Il trasferimento del TFR in un fondo pensione comporta innanzitutto un beneficio fiscale, poiché rappresenta un costo deducibile dal reddito di impresa. Le aziende che accantonano il TFR in un fondo pensione beneficiano di una maggiore deduzione dal reddito di impresa nell’ordine del 6% (se sono aziende con meno di 50 dipendenti) o del 4% (se sono aziende con più di 49 dipendenti). Questa percentuale si applica all’ammontare del TFR annualmente conferito. In termini pratici, questo significa che un’impresa con meno di 49 dipendenti che deve accantonare 30.000 euro l’anno di T.F.R. può dedurre 31.800 euro di costi. E fin qui poca roba. I vantaggi economici per un’azienda Un ulteriore beneficio è invece di natura prettamente economica. L’azienda che versa il TFR dei dipendenti nel fondo pensione non si accolla più l’onere della rivalutazione annuale prevista per legge. Ricordiamo a tal fine che ogni anno il TFR deve essere rivalutato di un ammontare pari all’1,5% più il 75% della rivalutazione Istat: un costo importante, che può essere eliminato sfruttando i benefici della previdenza complementare. In questo modo il datore di lavoro dovrà versare solo il TFR secco senza alcuna rivalutazione. Potreste pensare che quindi è una soluzione che conviene solo all’azienda. In realtà la scelta di versare il TFR nel fondo pensione è una di quelle poche cose nella vita che è realmente win-win. Infatti conviene molto anche al dipendente. Vediamo perché. Di sicuro scegliere solo in base al fatto che lasciando il Tfr in azienda posso sempre cambiare idea mentre se lo destino alla previdenza complementare, finchè lavorerò presso quell’azienda, non posso tornare indietro ci spinge (secondo il principio alla base della finanza comportamentale dei “pensieri lenti e pensieri veloci” che è valso a Daniel Kahneman il Premio Nobel per l’Economia) nella maggior parte dei casi a effettuare una scelta che non è detto possa essere la migliore nel nostro interesse. I punti di forza del Tfr in azienda Lasciare il Tfr in azienda è da ritenersi la scelta migliore se si considerano questi aspetti: I punti di forza della previdenza complementare Decidere di destinare il Tfr alla previdenza complementare non ci permette solo di essere lungimiranti ed avere una risposta – magari non sufficiente – alle esigenze che avremo nella quarta fase della nostra vita – fra l’altro in un contesto demografico di allungamento della vita media e, quindi, dell’aumento delle esigenze di supporti economici quando non avremo più l’opportunità di lavorare – ma ci consente anche di avere questi vantaggi rispetto al Tfr lasciato in azienda: Le anticipazioni. Se lascio il mio Tfr in azienda è possibile richiederne un’anticipazione solo dopo 8 anni, per un ammontare pari al massimo al 70% del montante accumulato, esclusivamente con la finalità di sostenere spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione prima casa. Il Tfr destinato all’azienda permette invece: Quanto rende il Tfr? Dettaglio non secondario e sicuramente importante nel fare la nostra scelta sulla destinazione. In termini di rendimento, il Tfr lasciato in azienda viene rivalutato ogni anno con un tasso pari all’1,5% + 75% dell’indice Istat inflazione – cifra che viene richiesta al datore di lavoro di riconoscere ma che nessun Titolo di Stato, gestore finanziario né compagnia assicurativa arriva a garantire. Nella previdenza complementare, invece, la rivalutazione è data in funzione della strategia scelta Il consiglio, quindi, è quello di scegliere strategie aggressive se ci manca ancora parecchio tempo alla nostra pensione e dell’andamento dei mercati. Da questo grafico notiamo come allungando la valutazione su orizzonti temporali lunghi il Tfr lasciato in azienda si è rivalutato in maniera nettamente inferiore rispetto ai fondi pensione. In questo modo diventa ininfluente quell’anno in cui magari i mercati hanno registrato performance negative e sono state battute dalla rivalutazione del TFR in azienda. Insomma, valutando razionalmente tutti gli aspetti, e riconoscendo una forte rilevanza previdenziale del Tfr in un contesto, quello italiano, in cui è ancora enormemente bassa l’adesione volontaria alla previdenza complementare, destinare in modo esplicito il Tfr alla previdenza complementare è sicuramente la scelta più sensata.